STATUTO |
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SOCIETA' ITALIANA DI PATOLOGIA E DI ALLEVAMENTO DEGLI OVINI E DEI CAPRINI
TITOLO I
Articolo 2 Articolo 3 Essa si prefigge di promuovere tutte le iniziative che possono contribuire al miglioramento della impresa ovi-caprina, sotto l'aspetto sanitario e zootecnico. L’Associazione SIPAOC non ha tra le finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati o comunque, non svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale. Articolo 4 Articolo 5 Organizza congressi, convegni, corsi di specializzazione ed aggiornamento, crea centri di referenza e divulgazione operativi sulla patologia e l'allevamento degli ovini e caprini e promuove l'assegnazione di borse di studio. L'attività scientifica svolta dall’associazione SIPAOC sarà resa pubblica attraverso il proprio sito web che dovrà essere aggiornato costantemente.
TITOLO II Articolo 6 b) gli allevatori di ovini e di caprini entro il limite non superiore al 25% degli iscritti; c) Enti e/o Organizzazioni pubbliche e private che operano nel settore ovino e caprino (persone giuridiche). Coloro che intendono far parte dell'Associazione devono fare domanda al Consiglio Direttivo della stessa, dichiarando di accettare incondizionatamente lo statuto. La domanda per le persone fisiche deve indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, nonché la qualifica come prevista dalle precedenti lettere a), b) e c) e deve essere controfirmata da 2 Soci presentatori in regola con il pagamento delle quote. Alla domanda deve essere allegato un breve curriculum. Per le persone giuridiche deve essere inoltre indicata la ragione sociale e il campo di attività. Nel caso degli allevatori dovranno essere anche indicate ubicazione, consistenza e caratteristiche dell'allevamento, allegando alla domanda una breve presentazione tecnica redatta da un socio già iscritto. Contro la deliberazione negativa, che deve essere motivata sulla base dell'Art.6 per l'ammissione a socio, può, entro trenta giorni dalla comunicazione, essere presentato reclamo all'Assemblea dei Soci che si pronuncerà in via definitiva.
QUOTE SOCIALI E CONTRIBUTI
Articolo 7 Ogni socio deve versare: a) una quota annuale dell'ammontare fissato dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo da versarsi entro il secondo bimestre di ciascun anno; b) eventuali contributi straordinari relativi ad iniziative di carattere eccezionale approvati dall'Assemblea; a) L'importo della quota annuale delle persone giuridiche non può essere inferiore a cinque volte la quota sociale delle persone fisiche. b) contributi sociali integrativi per iniziative ordinarie determinati con delibera dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea. L'Assemblea può stabilire quote ridotte per studenti. Articolo 8 Sono inoltre nominati automaticamente Soci Onorari gli ex Presidenti della Società. I Soci Onorari vengono nominati dall'Assemblea su proposta unanime del Consiglio Direttivo. Essi hanno gli stessi diritti dei Soci Ordinari e non sono tenuti al pagamento della quota sociale. Sono dispensati dal pagamento della quota associativa i Soci che hanno compiuto i 75 anni di età e che sono stati regolarmente iscritti alla Società per almeno 20 anni consecutivi.
DIRITTI SOCIALI
Articolo 9 Articolo 10
OBBLIGHI DEI SOCI
Articolo 11 a) l'osservanza delle norme statuarie e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione; b) l'astensione da ogni iniziativa e dal compimento di atti pregiudizievoli ai fini perseguibili dell'Associazione o dalle attività esercitate dalla medesima; c) la non appartenenza o partecipazione ad Organismi ed Enti i cui scopi sociali o la cui attività siano in contrasto con quelli dell'Associazione, eventuali conflitti d’interesse dovranno essere dichiarati e regolati. Articolo 12 b) per dimissioni le quali devono essere comunicate con preavviso scritto di almeno tre mesi da indirizzare al Consiglio Direttivo; c) qualora non siano state versate le quote di cui all'art. 7 per due esercizi sociali successivi; d) per espulsione dovuta a grave infrazione delle disposizioni contenute nel presente statuto e delle deliberazioni degli Organi dell'Associazione. Le dimissioni hanno effetto con lo scadere dell'anno. La perdita della qualità di Socio sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nel caso di cui ai punti a), b) e c), dall'Assemblea dei soci, invece, su proposta del Consiglio nel caso di cui al punto d) sentito il parere dei probiviri. La perdita di qualità di Socio non comporta alcun diritto dell'associato medesimo sul patrimonio dell'Associazione. L'espulsione dell'Associazione ha effetto immediato per i casi di cui al comma d). Articolo 13 Articolo 14 Le Sezioni sono gli strumenti di specializzazione interna dell'Associazione con compiti consultivi e promozionali. Esse non hanno autonomia giuridica, né patrimoniale, né amministrativa.
TITOLO III ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Articolo 15 Gli Organi dell'Associazione sono: a) l'Assemblea Generale b) il Consiglio Direttivo c) il Presidente d) il Collegio dei Revisori dei Conti e) i Probiviri f) Il Comitato Scientifico. Tutte le cariche hanno la durata quattro anni e possono essere rinnovate per un altro mandato.
ASSEMBLEA
Articolo 16 L'Assemblea Generale deve essere convocata in via ordinaria una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e degli altri argomenti posti all'ordine del giorno. La convocazione è fatta almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, a mezzo telematico, fac-simile o postale ordinario inviato al recapito dell'associato. La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, il giorno e l'ora della riunione in prima e in seconda convocazione, nonché i punti all'ordine del giorno e, nel caso di proposte di modifiche dello Statuto, le indicazioni degli articoli da modificare con il testo delle modifiche proposte. La seconda convocazione dell'Assemblea può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Ogni socio non può in Assemblea rappresentare, per delega, più di due soci. La delega deve risultare da atto scritto, anche in calce alla convocazione dell'Assemblea e deve essere rimessa al Presidente prima della riunione o all'inizio di essa. Articolo 17 Per modificare l'atto costitutivo occorre, anche in seconda convocazione, la presenza di almeno un terzo dei Soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le modifiche di Statuto entrano in vigore dal giorno della loro approvazione. Per azioni di responsabilità da promuovere nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo per violazione del mandato o delle leggi è necessario che siano presenti o rappresentati almeno due terzi dei Soci. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati. In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del patrimonio e la designazione dei liquidatori e dei loro poteri, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci. Il sistema di votazione è stabilito dall'Assemblea. Si applica comunque il sistema dello scrutinio segreto quando si tratta di deliberazioni riguardanti persone o la nomina del Consiglio Direttivo. Della adunanza viene redatto su apposito registro il relativo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Articolo 18 Assume le funzioni di Segretario, il Segretario della Società e, in caso di assenza, la persona designata dal Presidente dell'Assemblea. Articolo 19 a) la nomina del Consiglio Direttivo; b) la nomina dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Probiviri; c) l'approvazione della relazione del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti, nonché del bilancio consuntivo e di quello preventivo, il programma delle attività da svolgere ed eventuali modifiche allo Statuto; d) deliberare l'ammontare delle quote e dei contributi previsti dall'Art. 7 lettera a), e ratificare quelle dei contributi di cui alle lettere b) e c) dello stesso Articolo.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 20 Il Presidente, può invitare a partecipare alle sedute, a titolo consultivo, persone di particolare competenza, in dipendenza degli argomenti posti all'ordine del giorno. Funge da Segretario del Consiglio, con voto consultivo, il Segretario della Società o in sua assenza un componente designato dal Presidente Articolo 21 b) deliberare sull'ammissione dei soci a norma dell'Art.6; c) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; d) deliberare sull'istituzione e sul funzionamento degli uffici dell'Associazione; e) deliberare sull'istituzione e sull'abolizione delle Sezioni; f) deliberare sull'organico del personale; g) assumere o licenziare il personale, determinare il relativo trattamento economico nonché le eventuali variazioni di qualifica; h) predisporre annualmente il bilancio di spesa, consuntivo e preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; i) amministrare il patrimonio sociale, compiendo tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria; l) deliberare sullo stare in giudizio; m) nominare commissioni di studio di particolari problemi n) nominare un Comitato Scientifico per la verifica e controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale; il Comitato Scientifico è composto da 5 membri ed è presieduto dal Presidente o) ogni più ampio potere deliberativo ed esecutivo non espressamente attribuito all'Assemblea. Articolo 22 Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza effettiva di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Il Presidente dell'Associazione presiede di diritto il Consiglio Direttivo; in sua assenza, lo sostituisce il Vice Presidente espressamente delegato, o, in sua assenza il Consigliere più anziano di età. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Ogni componente del Consiglio ha diritto a un voto. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. I componenti il Consiglio Direttivo che non intervengono a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, decadono dalla carica e vengono sostituiti da nuovi membri nominati dal Consiglio Direttivo medesimo in ordine di graduatoria tra i non eletti dall'Assemblea. La stessa procedura viene seguita in ogni altro caso di cessazione dalla carica. Il nuovo membro rimane in carica fino alla Assemblea successiva. Dell'adunanza è redatto su apposito registro il relativo verbale il quale verrà firmato dal Presidente e dal Segretario. Articolo 23
PRESIDENTE
Articolo 24 In caso di assenza lo sostituisce il Vice Presidente delegato o, in sua assenza, il Consigliere più anziano di età tra quelli presenti. Il Presidente convoca l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo, fissandone l'ordine del giorno e coordina tutte le attività dell'Associazione. Il Presidente nomina un Segretario tra i Soci al di fuori del Consiglio Direttivo.
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Articolo 25 Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per un successivo quadriennio. Il Collegio dei Revisori, in occasione della sua prima riunione, provvede ad eleggere nel suo seno il Presidente. I membri supplenti subentrano agli effettivi in ordine di età in caso di legittimo impedimento da parte di questi ultimi ad esercitare le loro funzioni. Il Collegio dei Revisori esercita tutti i compiti attribuitigli per legge: controlla i dati del bilancio e del rendiconto consuntivo dell'Associazione, verifica la regolarità degli atti amministrativi e l'esattezza delle relative scritture contabili e, in generale, vigila sull'andamento dell'amministrazione con la facoltà di prendere in esame tutti gli atti e documenti di ufficio necessari per l'espletamento del suo compito. Deve inoltre compiere la verifica dell'esistenza di cassa e dei valori comunque custoditi dall'Associazione e deve accertare, annualmente, l'effettiva consistenza dei beni di proprietà dell'Associazione, vistando il relativo inventario. Dell'esito delle proprie operazioni il Collegio redige regolare verbale da iscriversi in apposito registro. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Il Collegio dei Revisori partecipa con voto consultivo alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo alle quali deve essere invitato. Esso si riunisce, convocato dal proprio Presidente, tutte le volte che questi lo ritenga opportuno o su richiesta di un Revisore. Al Collegio dei Revisori devono essere presentati il Bilancio e i rendiconti con tutti gli allegati almeno un mese prima della convocazione dell'Assemblea Ordinaria, per la compilazione della relazione.
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Articolo 26 Il Collegio dei probiviri vigila al fine di garantire insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e/o incompatibilità con le finalità dell’associazione stessa. Le funzioni di Presidente sono assunte dal componente più anziano di età tra quelli presenti.
TITOLO IV
PATRIMONIO SOCIALE - FONDO DI ESERCIZIO - ESERCIZIO SOCIALE
Articolo 27 Il patrimonio dell'Associazione è costituito: Articolo 28 Il fondo di esercizio è costituito: a) dai contributi annuali (Art. 7 comma a); b) da eventuali contributi straordinari (Art. 7 comma b); c) da eventuali contributi autorizzati e concessi da Enti e organizzazioni pubbliche e private; d) da interessi sul patrimonio; e) dalle quote derivanti da servizi specifici. Articolo 29 L'esercizio sociale finanziario ha la durata di un anno; esso va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Ogni anno deve essere compilato il bilancio consuntivo al 31 dicembre da sottoporre all'Assemblea ordinaria insieme alle relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori. Per la natura e le finalità dell'Associazione l'esercizio sociale non potrà dar luogo ad alcun utile. Eventuali eccedenze dovranno tassativamente essere riservate ad iniziative statutarie da attuarsi negli esercizi successivi. Il Consiglio Direttivo provvede inoltre ogni anno a sottoporre all'Assemblea il bilancio preventivo, insieme al programma di attività da svolgere nel nuovo esercizio. Sarà cura del Consiglio Direttivo anche la pubblicazione nel sito istituzionale dell'associazione dei bilanci preventivi, dei consuntivi e degli eventuali incarichi retribuiti ad esclusione delle cariche sociali per le quali non è prevista alcuna retribuzione
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 30 Articolo 31 Articolo 32 Il Presidente dell'Associazione viene delegato ed autorizzato ad apportare modifiche, le soppressioni e le aggiunte che fossero richieste ai fini del riconoscimento.
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