STATUTO VIGENTE
Approvato dall'Assemblea dei Soci del 1° ottobre 2004 a Siena
SOCIETA' ITALIANA DI PATOLOGIA E DI ALLEVAMENTO DEGLI OVINI E DEI CAPRINI
Costituita con atto notarile a Catania il 2 Maggio 1974 n.990.0/3.39
TITOLO I
Articolo 1
L'Associazione denominata "Società Italiana di Patologia ed Allevamento degli
ovini e dei caprini" (S.I.P.A.O.C), legalmente costituita il 24.05.1974 ha sede
nel luogo di attività del Presidente pro-tempore.
Articolo 2
La sua durata è illimitata.
Articolo 3
L'Associazione ha carattere tecnico-scientifico senza fini di lucro.
Essa si prefigge di promuovere tutte le iniziative che possono contribuire al
miglioramento della impresa ovi-caprina, sotto l'aspetto sanitario e zootecnico.
Articolo 4
Per meglio inquadrare e realizzare gli interessi specifici del settore ovino e
caprino l'Associazione potrà collaborare con gli Enti locali, l'Ente Regione, la
Pubblica Amministrazione e le altre Organizzazioni pubbliche e private,
nazionali e internazionali interessate al settore.
Articolo 5
Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Associazione promuove,
incoraggia, realizza studi e ricerche diretti a risolvere particolari problemi
dell'allevamento degli ovini e dei caprini su scala provinciale, regionale,
nazionale e internazionale.
Organizza congressi, convegni, corsi di specializzazione ed aggiornamento, crea
centri di referenza e divulgazione operativi sulla patologia e l'allevamento
degli ovini e caprini e promuove l'assegnazione di borse di studio.
TITOLO II
Articolo 6
Possono essere soci della S.I.P.A.O.C. :
a) i laureati in Medicina Veterinaria, in Scienze Agrarie, in Scienze della
Produzione Animale ed anche in altre discipline purché ricercatori o cultori
anche diplomati di problemi generali e speciali concernenti l'allevamento e la
patologia degli ovini e caprini;
b) gli allevatori di ovini e di caprini entro il limite non superiore al 25%
degli iscritti.
c) Enti e/o Organizzazioni pubbliche e private che operano nel settore ovino e
caprino (persone giuridiche).
Coloro che intendono far parte dell'Associazione devono fare domanda al
Consiglio Direttivo della stessa, dichiarando di accettare incondizionatamente
lo statuto.
La domanda per le persone fisiche deve indicare nome, cognome, luogo e data di
nascita, domicilio, nonché la qualifica come prevista dalle precedenti lettere
a), b) e c) e deve essere controfirmata da 2 Soci presentatori in regola con il
pagamento delle quote. Alla domanda deve essere allegato un breve curriculum.
Per le persone giuridiche deve essere inoltre indicata la ragione sociale e il
campo di attività.
Nel caso degli allevatori dovranno essere anche indicate ubicazione, consistenza
e caratteristiche dell'allevamento, allegando alla domanda una breve
presentazione tecnica redatta da un socio già iscritto.
Contro la deliberazione negativa, che deve essere motivata sulla base dell'Art.6
per l'ammissione a socio, può, entro trenta giorni dalla comunicazione, essere
presentato reclamo all'Assemblea dei Soci che si pronuncerà in via definitiva.
QUOTE SOCIALI E CONTRIBUTI
Articolo 7
Ogni socio deve versare:
a) una quota annuale dell'ammontare fissato dall'Assemblea, su proposta del
Consiglio Direttivo da versarsi entro il secondo bimestre di ciascun anno;
b) eventuali contributi straordinari relativi ad iniziative di carattere
eccezionale approvati dall'Assemblea;
a) L'importo della quota annuale delle persone giuridiche non può essere
inferiore a cinque volte la quota sociale delle persone fisiche.
b) contributi sociali integrativi per iniziative ordinarie determinati con
delibera dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea.
L'Assemblea può stabilire quote ridotte per studenti.
Articolo 8
I Soci Onorari sono scelti tra gli studiosi italiani o stranieri che si siano resi particolarmente benemeriti nello studio della patologia e/o dei diversi aspetti dell'allevamento ovino e caprino e tra coloro che hanno operato nella Società per la sua crescita ed il suo sviluppo.
Sono inoltre nominati automaticamente Soci Onorari gli ex Presidenti della Società.
I Soci Onorari vengono nominati dall'Assemblea su proposta unanime del Consiglio Direttivo. Essi hanno gli stessi diritti dei Soci Ordinari e non sono tenuti al pagamento della quota sociale.
Sono dispensati dal pagamento della quota associativa i Soci che hanno compiuto i 75 anni di età e che sono stati regolarmente iscritti alla Società per almeno 20 anni consecutivi.
DIRITTI SOCIALI
Articolo 9
Ad ogni socio è attribuito un solo voto. Le persone giuridiche sono
rappresentate nella Società da una persona fisica delegata.
Articolo 10
L'esercizio dei diritti sociali (voto, delega) spetta ai soci regolarmente
iscritti e in regola con il pagamento delle quote annuali di cui all'art.7.
OBBLIGHI DEI SOCI
Articolo 11
L'adesione all'Associazione comporta per i soci i seguenti obblighi:
a) l'osservanza delle norme statuarie e delle deliberazioni adottate dagli
organi dell'Associazione;
b) l'astensione da ogni iniziativa e dal compimento di atti pregiudizievoli ai
fini perseguibili dell'Associazione o dalle attività esercitate dalla medesima;
c) la non appartenenza o partecipazione ad Organismi ed Enti i cui scopi sociali
o la cui attività siano in contrasto con quelli dell'Associazione.
Articolo 12
La qualità di Socio si perde:
a) per perdita del requisito richiesto per l'ammissione;
b) per dimissioni le quali devono essere comunicate con preavviso scritto di
almeno tre mesi da indirizzare al Consiglio Direttivo;
c) qualora non siano state versate le quote di cui all'art. 7 per due esercizi
sociali successivi;
d) per espulsione dovuta a grave infrazione delle disposizioni contenute nel
presente statuto e delle deliberazioni degli Organi dell'Associazione.
Le dimissioni hanno effetto con lo scadere dell'anno.
La perdita della qualità di Socio sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nel
caso di cui ai punti a), b) e c), dall'Assemblea dei soci, invece, su proposta
del Consiglio nel caso di cui al punto d) sentito il parere dei probiviri.
I Soci dimissionari, o cancellati per morosità, potranno riscriversi alla
Società, solamente dopo aver estinto ogni debito nei confronti della stessa.
La perdita di qualità di Socio non comporta alcun diritto dell'associato
medesimo sul patrimonio dell'Associazione.
L'espulsione dell'Associazione ha effetto immediato per i casi di cui al comma
d).
Articolo 13
L'Associazione può istituire nel proprio seno apposite Sezioni, per specifici
settori di attività.
Articolo 14
L'ordinamento e il funzionamento di ciascuna Sezione, saranno regolati da
apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.
Le Sezioni sono gli strumenti di specializzazione interna dell'Associazione con
compiti consultivi e promozionali.
Esse non hanno autonomia giuridica, né patrimoniale, né amministrativa.
TITOLO III
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Articolo 15
Gli Organi dell'Associazione sono:
a) l'Assemblea Generale
b) il Consiglio Direttivo
c) il Presidente
d) il Collegio dei Revisori dei Conti
e) i Probiviri.
Tutte le cariche hanno la durata quattro anni e possono essere rinnovate per un
altro mandato.
ASSEMBLEA
Articolo 16
L'Assemblea Generale è composta da tutti i soci di cui all'art.6.
L'Assemblea Generale deve essere convocata in via ordinaria una volta all'anno
per l'approvazione del bilancio e degli altri argomenti posti all'ordine del
giorno.
Viene, inoltre, convocata ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo
lo ritenga opportuno ovvero anche su richiesta del Collegio dei Revisori dei
Conti o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli
associati.
La convocazione è fatta almeno 15 giorni prima del giorno fissato per
l'adunanza, a mezzo telematico, fac-simile o postale ordinario inviato al
recapito dell'associato.
La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, il giorno e l'ora della
riunione in prima e in seconda convocazione, nonché i punti all'ordine del
giorno e, nel caso di proposte di modifiche dello Statuto, le indicazioni degli
articoli da modificare con il testo delle modifiche proposte.
La seconda convocazione dell'Assemblea può aver luogo nello stesso giorno
fissato per la prima.
Ogni socio non può in Assemblea rappresentare, per delega, più di due soci.
La delega deve risultare da atto scritto, anche in calce alla convocazione
dell'Assemblea e deve essere rimessa al Presidente prima della riunione o
all'inizio di essa.
Articolo 17
L'Assemblea Generale è validamente costituita in seconda convocazione qualunque
sia il numero dei soci presenti o rappresentati.
Per modificare l'atto costitutivo occorre, anche in seconda convocazione, la
presenza di almeno un terzo dei Soci ed il voto favorevole della maggioranza dei
presenti. Le modifiche di Statuto entrano in vigore dal giorno della loro
approvazione. Per azioni di responsabilità da promuovere nei confronti dei
membri del Consiglio Direttivo per violazione del mandato o delle leggi è
necessario che siano presenti o rappresentati almeno due terzi dei Soci.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o
rappresentati.
In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente.
Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del patrimonio
e la designazione dei liquidatori e dei loro poteri, occorre il voto favorevole
di almeno tre quarti dei Soci.
Il sistema di votazione è stabilito dall'Assemblea.
Si applica comunque il sistema dello scrutinio segreto quando si tratta di
deliberazioni riguardanti persone o la nomina del Consiglio Direttivo.
Della adunanza viene redatto su apposito registro il relativo verbale firmato
dal Presidente e dal Segretario.
Articolo 18
Il Presidente dell'Associazione o chi ne fa le veci, constatata la validità
dell'Assemblea, la invita a nominarsi il proprio Presidente.
Assume le funzioni di Segretario, il Segretario della Società e, in caso di
assenza, la persona designata dal Presidente dell'Assemblea.
Articolo 19
Spetta all'Assemblea:
a) la nomina del Consiglio Direttivo;
b) la nomina dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Probiviri;
c) l'approvazione della relazione del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei
Conti, nonché del bilancio consuntivo e di quello preventivo, il programma delle
attività da svolgere ed eventuali modifiche allo Statuto;
d) deliberare l'ammontare delle quote e dei contributi previsti dall'Art. 7
lettera a), e ratificare quelle dei contributi di cui alle lettere b) e c) dello
stesso Articolo.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 20
Il Consiglio Direttivo è costituito da nove componenti eletti tra i soci
dell'Assemblea, tra i quali tre zootecnici, tre patologi, un allevatore e due
soci a libera scelta assembleare, i quali durano in carica quattro anni e sono
rieleggibili per altri due mandati.
Il Presidente, può invitare a partecipare alle sedute, a titolo consultivo,
persone di particolare competenza, in dipendenza degli argomenti posti
all'ordine del giorno.
Funge da Segretario del Consiglio, con voto consultivo, il Segretario della
Società o in sua assenza un componente designato dal Presidente.
Articolo 21
Sono attribuzioni del Consiglio Direttivo:
a) nominare nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente con alternanza di
uno zootecnico e di un patologo e il Tesoriere;
b) deliberare sull'ammissione dei soci a norma dell'Art.6;
c) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
d) deliberare sull'istituzione e sul funzionamento degli uffici
dell'Associazione;
e) deliberare sull'istituzione e sull'abolizione delle Sezioni;
f) deliberare sull'organico del personale;
g) assumere o licenziare il personale, determinare il relativo trattamento
economico nonché le eventuali variazioni di qualifica;
h) predisporre annualmente il bilancio di spesa, consuntivo e preventivo, da
sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
i) amministrare il patrimonio sociale, compiendo tutti gli atti di
amministrazione ordinaria e straordinaria;
a) l) deliberare sullo stare in giudizio;
b) m) nominare commissioni di studio di particolari problemi;
c) n) ogni più ampio potere deliberativo ed esecutivo non espressamente
attribuito all'Assemblea.
Articolo 22
Il Consiglio Direttivo è convocato almeno due volte all'anno e ogni qualvolta il
Presidente o chi ne fa le veci, lo reputi opportuno, presso una Sede designata
di volta in volta dal Presidente; è convocato anche su richiesta scritta di due
Revisori o almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo.
Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza effettiva di almeno la
metà più uno dei suoi componenti. Il Presidente dell'Associazione presiede di
diritto il Consiglio Direttivo; in sua assenza, lo sostituisce il Vice
Presidente espressamente delegato, o, in sua assenza il Consigliere più anziano
di età.
Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
Ogni componente del Consiglio ha diritto a un voto.
In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
I componenti il Consiglio Direttivo che non intervengono a tre sedute
consecutive, senza giustificato motivo, decadono dalla carica e vengono
sostituiti da nuovi membri nominati dal Consiglio Direttivo medesimo in ordine
di graduatoria tra i non eletti dall'Assemblea.
La stessa procedura viene seguita in ogni altro caso di cessazione dalla carica.
Il nuovo membro rimane in carica fino alla Assemblea successiva.
Dell'adunanza è redatto su apposito registro il relativo verbale il quale verrà
firmato dal Presidente e dal Segretario.
Articolo 23
La carica dei componenti il Consiglio Direttivo è gratuita.
A detti componenti spetta da parte dell'Associazione il rimborso delle spese di
viaggio e di permanenza fuori sede.
PRESIDENTE
Articolo 24
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte agli
Associati, ai terzi, in giudizio. In caso di assenza lo sostituisce il Vice
Presidente delegato o, in sua assenza, il Consigliere più anziano di età tra
quelli presenti.
Il Presidente convoca l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo, fissandone
l'ordine del giorno e coordina tutte le attività dell'Associazione.
Il Presidente nomina un Segretario tra i Soci al di fuori del Consiglio
Direttivo.
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Articolo 25
Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e da due supplenti.
Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per un successivo
quadriennio. Il Collegio dei Revisori, in occasione della sua prima riunione,
provvede ad eleggere nel suo seno il Presidente. I membri supplenti subentrano
agli effettivi in ordine di età in caso di legittimo impedimento da parte di
questi ultimi ad esercitare le loro funzioni.
Il Collegio dei Revisori esercita tutti i compiti attribuitigli per legge:
controlla i dati del bilancio e del rendiconto consuntivo dell'Associazione,
verifica la regolarità degli atti amministrativi e l'esattezza delle relative
scritture contabili e, in generale, vigila sull'andamento dell'amministrazione
con la facoltà di prendere in esame tutti gli atti e documenti di ufficio
necessari per l'espletamento del suo compito.
Deve inoltre compiere la verifica dell'esistenza di cassa e dei valori comunque
custoditi dall'Associazione e deve accertare, annualmente, l'effettiva
consistenza dei beni di proprietà dell'Associazione, vistando il relativo
inventario.
Dell'esito delle proprie operazioni il Collegio redige regolare verbale da
iscriversi in apposito registro.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.
Il Collegio dei Revisori partecipa con voto consultivo alle riunioni
dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo alle quali deve essere invitato. Esso
si riunisce, convocato dal proprio Presidente, tutte le volte che questi lo
ritenga opportuno o su richiesta di un Revisore.
Al Collegio dei Revisori devono essere presentati il Bilancio e i rendiconti con
tutti gli allegati almeno un mese prima della convocazione dell'Assemblea
Ordinaria, per la compilazione della relazione.
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Articolo 26
Qualsiasi vertenza che sorgesse fra i soci e fra questi e l'Associazione,
nell'ambito dell'attività dell'Associazione stessa, è devoluta all'esame di un
Collegio dei Probiviri i quali pronunciano le loro decisioni secondo equità.
Gli associati sono obbligati ad accettare il giudizio dei Probiviri e a dare ad
esso immediata esecuzione. Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri
eletti dall'Assemblea dei Soci che durano in carica quattro anni e sono
rieleggibili.
Le funzioni di Presidente sono assunte dal componente più anziano di età tra
quelli presenti.
TITOLO IV
PATRIMONIO SOCIALE - FONDO DI ESERCIZIO - ESERCIZIO SOCIALE
Articolo 27
Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
- dai beni mobili ed immobili di qualsiasi specie per acquisti, donazioni che a
qualsiasi altro titolo, vengano in proprietà dell'Associazione. Per i beni
costituenti il patrimonio sociale viene tenuto l'inventario.
Articolo 28
Il fondo di esercizio è costituito:
a) dai contributi annuali ( Art. 7 comma a );
b) da eventuali contributi straordinari ( Art. 7 comma b);
c) da eventuali contributi autorizzati e concessi da Enti e organizzazioni
pubbliche e private;
d) da interessi sul patrimonio;
e) dalle quote derivanti da servizi specifici.
Articolo 29
L'esercizio sociale finanziario ha la durata di un anno; esso va dal 1° gennaio
al 31 dicembre di ogni anno.
Ogni anno deve essere compilato il bilancio consuntivo al 31 dicembre da
sottoporre all'Assemblea ordinaria insieme alle relazioni del Consiglio
Direttivo e del Collegio dei Revisori.
Per la natura e le finalità dell'Associazione l'esercizio sociale non potrà dar
luogo ad alcun utile.
Eventuali eccedenze dovranno tassativamente essere riservate ad iniziative
statutarie da attuarsi negli esercizi successivi.
Il Consiglio Direttivo provvede inoltre ogni anno a sottoporre all'Assemblea il
bilancio preventivo, insieme al programma di attività da svolgere nel nuovo
esercizio.
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 30
Qualora venga deliberato lo scioglimento dell'Associazione, il patrimonio sarà
devoluto, secondo le norme di legge, ad altra associazione o istituzione
scientifica indicata dall'Assemblea.
Articolo 31
In caso di controversie il foro competente è quello in cui il Presidente
pro-tempore svolge la sua attività.
Articolo 32
Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme di legge.
Il Presidente dell'Associazione viene delegato ed autorizzato ad apportare
modifiche, le soppressioni e le aggiunte che fossero richieste ai fini del
riconoscimento.
Prof.ssa Emilia Duranti
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