Approvato dall’Assemblea dei Soci del 7 Dicembre 2017 a Eboli (SA)
SOCIETA’ ITALIANA DI PATOLOGIA E DI ALLEVAMENTO DEGLI OVINI E DEI CAPRINI
Costituita con atto notarile a Catania il 2 Maggio 1974 n.990.0/3.39
TITOLO I
Articolo 1
L’Associazione denominata “Società Italiana di Patologia ed Allevamento degli ovini e dei caprini” (SIPAOC), legalmente costituita il 24.05.1974 ha sede nel luogo di attività del Presidente pro-tempore.
Articolo 2
La sua durata è illimitata.
Articolo 3
L’Associazione ha carattere tecnico-scientifico senza fini di lucro.
Essa si prefigge di promuovere tutte le iniziative che possono contribuire al miglioramento della impresa ovi-caprina, sotto l’aspetto sanitario e zootecnico.
L’Associazione SIPAOC non ha tra le finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati o comunque, non svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale.
Articolo 4
Per meglio inquadrare e realizzare gli interessi specifici del settore ovino e caprino l’Associazione potrà collaborare con gli Enti locali, l’Ente Regione, la Pubblica Amministrazione e le altre Organizzazioni pubbliche e private, nazionali e internazionali interessate al settore. L’associazione SIPAOC e i suoi legali rappresentanti agiscono in piena autonomia ed indipendenza e non esercitano attività imprenditoriali o non partecipano ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell’ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).
Articolo 5
Per il raggiungimento delle proprie finalità l’Associazione promuove, incoraggia, realizza studi e ricerche diretti a risolvere particolari problemi dell’allevamento degli ovini e dei caprini su scala provinciale, regionale, nazionale e internazionale.
Organizza congressi, convegni, corsi di specializzazione ed aggiornamento, crea centri di referenza e divulgazione operativi sulla patologia e l’allevamento degli ovini e caprini e promuove l’assegnazione di borse di studio.
L’attività scientifica svolta dall’associazione SIPAOC sarà resa pubblica attraverso il proprio sito web che dovrà essere aggiornato costantemente.
TITOLO II
Articolo 6
Possono essere soci della SIPAOC:
a) i laureati in Medicina Veterinaria, in Scienze Agrarie, in Scienze della Produzione Animale ed anche in altre discipline purché ricercatori o cultori anche diplomati di problemi generali e speciali concernenti l’allevamento e la patologia degli ovini e caprini;
b) gli allevatori di ovini e di caprini entro il limite non superiore al 25% degli iscritti;
c) Enti e/o Organizzazioni pubbliche e private che operano nel settore ovino e caprino (persone giuridiche).
Coloro che intendono far parte dell’Associazione devono fare domanda al Consiglio Direttivo della stessa, dichiarando di accettare incondizionatamente lo statuto.
La domanda per le persone fisiche deve indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, nonché la qualifica come prevista dalle precedenti lettere a), b) e c) e deve essere controfirmata da 2 Soci presentatori in regola con il pagamento delle quote. Alla domanda deve essere allegato un breve curriculum.
Per le persone giuridiche deve essere inoltre indicata la ragione sociale e il campo di attività.
Nel caso degli allevatori dovranno essere anche indicate ubicazione, consistenza e caratteristiche dell’allevamento, allegando alla domanda una breve presentazione tecnica redatta da un socio già iscritto.
Contro la deliberazione negativa, che deve essere motivata sulla base dell’Art.6 per l’ammissione a socio, può, entro trenta giorni dalla comunicazione, essere presentato reclamo all’Assemblea dei Soci che si pronuncerà in via definitiva.
QUOTE SOCIALI E CONTRIBUTI
Articolo 7
Ogni socio deve versare:
a) una quota annuale dell’ammontare fissato dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo da versarsi entro il secondo bimestre di ciascun anno;
b) eventuali contributi straordinari relativi ad iniziative di carattere eccezionale approvati dall’Assemblea;
a) L’importo della quota annuale delle persone giuridiche non può essere inferiore a cinque volte la quota sociale delle persone fisiche.
b) contributi sociali integrativi per iniziative ordinarie determinati con delibera dal Consiglio Direttivo e ratificata dall’Assemblea.
L’Assemblea può stabilire quote ridotte per studenti.
Articolo 8
I Soci Onorari sono scelti tra gli studiosi italiani o stranieri che si siano resi particolarmente benemeriti nello studio della patologia e/o dei diversi aspetti dell’allevamento ovino e caprino e tra coloro che hanno operato nella Società per la sua crescita ed il suo sviluppo.
Sono inoltre nominati automaticamente Soci Onorari gli ex Presidenti della Società.
I Soci Onorari vengono nominati dall’Assemblea su proposta unanime del Consiglio Direttivo. Essi hanno gli stessi diritti dei Soci Ordinari e non sono tenuti al pagamento della quota sociale.
Sono dispensati dal pagamento della quota associativa i Soci che hanno compiuto i 75 anni di età e che sono stati regolarmente iscritti alla Società per almeno 20 anni consecutivi.
DIRITTI SOCIALI
Articolo 9
Ad ogni socio è attribuito un solo voto. Le persone giuridiche sono rappresentate nella Società da una persona fisica delegata.
Articolo 10
L’esercizio dei diritti sociali (voto, delega) spetta ai soci regolarmente iscritti e in regola con il pagamento delle quote annuali di cui all’art.7.
OBBLIGHI DEI SOCI
Articolo 11
L’adesione all’Associazione comporta per i soci i seguenti obblighi:
a) l’osservanza delle norme statuarie e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
b) l’astensione da ogni iniziativa e dal compimento di atti pregiudizievoli ai fini perseguibili dell’Associazione o dalle attività esercitate dalla medesima;
c) la non appartenenza o partecipazione ad Organismi ed Enti i cui scopi sociali o la cui attività siano in contrasto con quelli dell’Associazione, eventuali conflitti d’interesse dovranno essere dichiarati e regolati.
Articolo 12
La qualità di Socio si perde:
a) per perdita del requisito richiesto per l’ammissione;
b) per dimissioni le quali devono essere comunicate con preavviso scritto di almeno tre mesi da indirizzare al Consiglio Direttivo;
c) qualora non siano state versate le quote di cui all’art. 7 per due esercizi sociali successivi;
d) per espulsione dovuta a grave infrazione delle disposizioni contenute nel presente statuto e delle deliberazioni degli Organi dell’Associazione.
Le dimissioni hanno effetto con lo scadere dell’anno.
La perdita della qualità di Socio sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nel caso di cui ai punti a), b) e c), dall’Assemblea dei soci, invece, su proposta del Consiglio nel caso di cui al punto d) sentito il parere dei probiviri.
I Soci dimissionari, o cancellati per morosità, potranno riscriversi alla Società, solamente dopo aver estinto ogni debito nei confronti della stessa.
La perdita di qualità di Socio non comporta alcun diritto dell’associato medesimo sul patrimonio dell’Associazione.
L’espulsione dell’Associazione ha effetto immediato per i casi di cui al comma d).
Articolo 13
L’Associazione può istituire nel proprio seno apposite Sezioni, per specifici settori di attività.
Articolo 14
L’ordinamento e il funzionamento di ciascuna Sezione, saranno regolati da apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.
Le Sezioni sono gli strumenti di specializzazione interna dell’Associazione con compiti consultivi e promozionali.
Esse non hanno autonomia giuridica, né patrimoniale, né amministrativa.
TITOLO III
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 15
Gli Organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea Generale
b) il Consiglio Direttivo
c) il Presidente
d) il Collegio dei Revisori dei Conti
e) i Probiviri
f) Il Comitato Scientifico.
Tutte le cariche hanno la durata quattro anni e possono essere rinnovate per un altro mandato.
ASSEMBLEA
Articolo 16
L’Assemblea Generale è composta da tutti i soci di cui all’art.6.
L’Assemblea Generale deve essere convocata in via ordinaria una volta all’anno per l’approvazione del bilancio e degli altri argomenti posti all’ordine del giorno.
Viene, inoltre, convocata ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno ovvero anche su richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati.
La convocazione è fatta almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l’adunanza, a mezzo telematico, fac-simile o postale ordinario inviato al recapito dell’associato.
La convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, il giorno e l’ora della riunione in prima e in seconda convocazione, nonché i punti all’ordine del giorno e, nel caso di proposte di modifiche dello Statuto, le indicazioni degli articoli da modificare con il testo delle modifiche proposte.
La seconda convocazione dell’Assemblea può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
Ogni socio non può in Assemblea rappresentare, per delega, più di due soci.
La delega deve risultare da atto scritto, anche in calce alla convocazione dell’Assemblea e deve essere rimessa al Presidente prima della riunione o all’inizio di essa.
Articolo 17
L’Assemblea Generale è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.
Per modificare l’atto costitutivo occorre, anche in seconda convocazione, la presenza di almeno un terzo dei Soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le modifiche di Statuto entrano in vigore dal giorno della loro approvazione. Per azioni di responsabilità da promuovere nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo per violazione del mandato o delle leggi è necessario che siano presenti o rappresentati almeno due terzi dei Soci.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.
In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione, la devoluzione del patrimonio e la designazione dei liquidatori e dei loro poteri, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.
Il sistema di votazione è stabilito dall’Assemblea.
Si applica comunque il sistema dello scrutinio segreto quando si tratta di deliberazioni riguardanti persone o la nomina del Consiglio Direttivo.
Della adunanza viene redatto su apposito registro il relativo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
Articolo 18
Il Presidente dell’Associazione o chi ne fa le veci, constatata la validità dell’Assemblea, la invita a nominarsi il proprio Presidente.
Assume le funzioni di Segretario, il Segretario della Società e, in caso di assenza, la persona designata dal Presidente dell’Assemblea.
Articolo 19
Spetta all’Assemblea:
a) la nomina del Consiglio Direttivo;
b) la nomina dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Probiviri;
c) l’approvazione della relazione del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti, nonché del bilancio consuntivo e di quello preventivo, il programma delle attività da svolgere ed eventuali modifiche allo Statuto;
d) deliberare l’ammontare delle quote e dei contributi previsti dall’Art. 7 lettera a), e ratificare quelle dei contributi di cui alle lettere b) e c) dello stesso Articolo.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 20
Il Consiglio Direttivo è costituito da nove componenti eletti tra i soci dell’Assemblea, tra i quali tre zootecnici, tre patologi, un allevatore e due soci a libera scelta assembleare, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per altri due mandati.
Il Presidente, può invitare a partecipare alle sedute, a titolo consultivo, persone di particolare competenza, in dipendenza degli argomenti posti all’ordine del giorno.
Funge da Segretario del Consiglio, con voto consultivo, il Segretario della Società o in sua assenza un componente designato dal Presidente
Articolo 21
Sono attribuzioni del Consiglio Direttivo:
a) nominare nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente con alternanza di uno zootecnico e di un patologo e il Tesoriere;
b) deliberare sull’ammissione dei soci a norma dell’Art.6;
c) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
d) deliberare sull’istituzione e sul funzionamento degli uffici dell’Associazione;
e) deliberare sull’istituzione e sull’abolizione delle Sezioni;
f) deliberare sull’organico del personale;
g) assumere o licenziare il personale, determinare il relativo trattamento economico nonché le eventuali variazioni di qualifica;
h) predisporre annualmente il bilancio di spesa, consuntivo e preventivo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
i) amministrare il patrimonio sociale, compiendo tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria;
l) deliberare sullo stare in giudizio;
m) nominare commissioni di studio di particolari problemi
n) nominare un Comitato Scientifico per la verifica e controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale; il Comitato Scientifico è composto da 5 membri ed è presieduto dal Presidente
o) ogni più ampio potere deliberativo ed esecutivo non espressamente attribuito all’Assemblea.
Articolo 22
Il Consiglio Direttivo è convocato almeno due volte all’anno e ogni qualvolta il Presidente o chi ne fa le veci, lo reputi opportuno, presso una Sede designata di volta in volta dal Presidente; è convocato anche su richiesta scritta di due Revisori o almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo.
Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza effettiva di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Il Presidente dell’Associazione presiede di diritto il Consiglio Direttivo; in sua assenza, lo sostituisce il Vice Presidente espressamente delegato, o, in sua assenza il Consigliere più anziano di età.
Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
Ogni componente del Consiglio ha diritto a un voto.
In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
I componenti il Consiglio Direttivo che non intervengono a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, decadono dalla carica e vengono sostituiti da nuovi membri nominati dal Consiglio Direttivo medesimo in ordine di graduatoria tra i non eletti dall’Assemblea.
La stessa procedura viene seguita in ogni altro caso di cessazione dalla carica.
Il nuovo membro rimane in carica fino alla Assemblea successiva.
Dell’adunanza è redatto su apposito registro il relativo verbale il quale verrà firmato dal Presidente e dal Segretario.
Articolo 23
La carica dei componenti il Consiglio Direttivo è gratuita.
A detti componenti spetta da parte dell’Associazione il rimborso delle spese di viaggio e di permanenza fuori sede.
PRESIDENTE
Articolo 24
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte agli Associati, ai terzi, in giudizio garantendone autonomia e indipendenza con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell’ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM). Può rivestire la carica di Presidente esclusivamente colui che non abbia subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all’attività dell’associazione.
In caso di assenza lo sostituisce il Vice Presidente delegato o, in sua assenza, il Consigliere più anziano di età tra quelli presenti.
Il Presidente convoca l’Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo, fissandone l’ordine del giorno e coordina tutte le attività dell’Associazione.
Il Presidente nomina un Segretario tra i Soci al di fuori del Consiglio Direttivo.
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Articolo 25
Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e da due supplenti.
Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per un successivo quadriennio. Il Collegio dei Revisori, in occasione della sua prima riunione, provvede ad eleggere nel suo seno il Presidente. I membri supplenti subentrano agli effettivi in ordine di età in caso di legittimo impedimento da parte di questi ultimi ad esercitare le loro funzioni.
Il Collegio dei Revisori esercita tutti i compiti attribuitigli per legge: controlla i dati del bilancio e del rendiconto consuntivo dell’Associazione, verifica la regolarità degli atti amministrativi e l’esattezza delle relative scritture contabili e, in generale, vigila sull’andamento dell’amministrazione con la facoltà di prendere in esame tutti gli atti e documenti di ufficio necessari per l’espletamento del suo compito.
Deve inoltre compiere la verifica dell’esistenza di cassa e dei valori comunque custoditi dall’Associazione e deve accertare, annualmente, l’effettiva consistenza dei beni di proprietà dell’Associazione, vistando il relativo inventario.
Dell’esito delle proprie operazioni il Collegio redige regolare verbale da iscriversi in apposito registro.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.
Il Collegio dei Revisori partecipa con voto consultivo alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo alle quali deve essere invitato. Esso si riunisce, convocato dal proprio Presidente, tutte le volte che questi lo ritenga opportuno o su richiesta di un Revisore.
Al Collegio dei Revisori devono essere presentati il Bilancio e i rendiconti con tutti gli allegati almeno un mese prima della convocazione dell’Assemblea Ordinaria, per la compilazione della relazione.
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Articolo 26
Qualsiasi vertenza che sorgesse fra i soci e fra questi e l’Associazione, nell’ambito dell’attività dell’Associazione stessa, è devoluta all’esame di un Collegio dei Probiviri i quali pronunciano le loro decisioni secondo equità.
Il Collegio dei probiviri vigila al fine di garantire insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e/o incompatibilità con le finalità dell’associazione stessa.
Gli associati sono obbligati ad accettare il giudizio dei Probiviri e a dare ad esso immediata esecuzione. Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri eletti dall’Assemblea dei Soci che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Le funzioni di Presidente sono assunte dal componente più anziano di età tra quelli presenti.
TITOLO IV
PATRIMONIO SOCIALE – FONDO DI ESERCIZIO – ESERCIZIO SOCIALE
Articolo 27
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
– dai beni mobili ed immobili di qualsiasi specie per acquisti, donazioni che a qualsiasi altro titolo, vengano in proprietà dell’Associazione. Per i beni costituenti il patrimonio sociale viene tenuto l’inventario.
Articolo 28
Il fondo di esercizio è costituito:
a) dai contributi annuali (Art. 7 comma a);
b) da eventuali contributi straordinari (Art. 7 comma b);
c) da eventuali contributi autorizzati e concessi da Enti e organizzazioni pubbliche e private;
d) da interessi sul patrimonio;
e) dalle quote derivanti da servizi specifici.
Articolo 29
L’esercizio sociale finanziario ha la durata di un anno; esso va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Ogni anno deve essere compilato il bilancio consuntivo al 31 dicembre da sottoporre all’Assemblea ordinaria insieme alle relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori.
Per la natura e le finalità dell’Associazione l’esercizio sociale non potrà dar luogo ad alcun utile.
Eventuali eccedenze dovranno tassativamente essere riservate ad iniziative statutarie da attuarsi negli esercizi successivi.
Il Consiglio Direttivo provvede inoltre ogni anno a sottoporre all’Assemblea il bilancio preventivo, insieme al programma di attività da svolgere nel nuovo esercizio. Sarà cura del Consiglio Direttivo anche la pubblicazione nel sito istituzionale dell’associazione dei bilanci preventivi, dei consuntivi e degli eventuali incarichi retribuiti ad esclusione delle cariche sociali per le quali non è prevista alcuna retribuzione
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 30
Qualora venga deliberato lo scioglimento dell’Associazione, il patrimonio sarà devoluto, secondo le norme di legge, ad altra associazione o istituzione scientifica indicata dall’Assemblea.
Articolo 31
In caso di controversie il foro competente è quello in cui il Presidente pro-tempore svolge la sua attività.
Articolo 32
Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme di legge.
Il Presidente dell’Associazione viene delegato ed autorizzato ad apportare modifiche, le soppressioni e le aggiunte che fossero richieste ai fini del riconoscimento.
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